Art. 36
Finanziaria regionale della Cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'
articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Societą cooperativa a responsabilitą limitata (Finreco), con il finanziamento straordinario di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Per le finalitą previste dal comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e per l' anno 1991, č istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8112 (2.1.243.3.10.02.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Societą cooperativa a responsabilitą limitata - (Finreco) per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell'
articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.