Art. 29
Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, č autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.