Art. 27
Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al << Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate >> un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1992 per favorire lo sviluppo e la diffusione dell' attivitā di fecondazione artificiale anche nel territorio montano, delimitato ai sensi della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall' anno 1992, č istituito alla Rubrica n. 22 - Programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6732 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell' attivitā di fecondazione artificiale nel territorio montano >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.