Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 17
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP ) contributi pluriennali, sino a 2.000 milioni annui per 15 anni, per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
5. Per le finalitā previste dai commi 1 e 2 č autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992, č istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3303 (1.1.235.04.07.26) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore degli IACP per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 87, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3 Comma 4 abrogato da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, L. R. 45/1993
5 Comma 2 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
6 Comma 3 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 31/1996
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, L. R. 13/1998