Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 12
 Riduzione limiti di impegni relativi
ad assegnazioni statali
1. Il limite di impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, viene ulteriormente ridotto di lire 46.941.642 a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predette limite, autorizzata per gli anni dal 1991 al 1997, vengono ridotte di lire 46.941.642 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 140.824.926, suddiviso in ragione di lire 46.941.642 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Il limite di impegno di lire 80 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1986 al 1995 con l' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1995, vengono revocate.
7. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
8. Le riduzioni relative agli anni 1994 e 1995 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
9. Il limite di impegno di lire 50 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per anni dal 1988 al 1997 con l' articolo 8, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997, vengono revocate.
11. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
12. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
13. Il limite di impegno di lire 35 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1989 al 1998 con l' articolo 81, comma 11, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, sui capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998, vengono revocate.
15. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 105 milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
16. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1998 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
17. Il limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, numero 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1984 al 2003 con l' articolo 12, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, sui capitoli corrispondenti agli attuali 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, già ridotto di lire 291.264.950 a decorrere dall' anno 1990 con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, viene ulteriormente ridotto di lire 16.936.388 a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 563 dello stato di previsione dell' entrata.
18. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003, vengono ridotte di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni medesimi.
19. Gli stanziamenti dei capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 50.809.164, suddiviso in ragione di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
20. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 2003 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
21. Le annualità successive al 1993 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, vengono iscritte nella misura di lire 93 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
22. Le annualità successive al 1993 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, vengono iscritte nella misura di lire 37 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.