Art. 1
Assestamento del bilancio
1. Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell' ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e nel bilancio per l' anno 1991, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della
legge regionale n. 10/1982, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1990, nell' importo di lire 130.519.988.133.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 216.937.642.500, i residui attivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 3.052.517.182.442, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 1.677.453.751.602, nonché i trasferimenti all' anno 1991, accertati in lire 1.461.481.085.207.
3. Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1991 - vengono aggiornate nell' ammontare indicato al comma 2.