Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 55
 Copertura finanziaria
2. Relativamente agli oneri previsti dall' articolo 50 si dispone quanto segue:
a) all' onere complessivo di lire 10.500 milioni per il triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500 milioni che ne deriverà per gli anni dal 1994 al 1996, e dal 1998 al 2002, e alla quota di lire 2.199 milioni per l' anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato;
b) all' onere di lire 1.301 milioni per l' anno 1997 si provvede con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38;
c) all' onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003 al 2010 si provvede con la cessazione, per lire 3.000 milioni, del limite di pari importo autorizzato con l' articolo 146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 148, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.