<< 2. Hanno diritto all' acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita.
3. I soggetti autorizzati all' acquisto hanno l' obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l' immobile e di occupare l' alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. >>.