2. L'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente numero:
<< 4) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all' articolo 1, comma 3, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesse entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo; >>.