Legge regionale 02 settembre 1991, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 26/10/1994

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.
Art. 2
 
1. L' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare. >>.