<< 3. Hanno diritto all' acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessitą del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietą di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s' intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico. >>.