<< 1 bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla
legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall'
articolo 70 della legge regionale n. 75/82. >>.