Legge regionale 02 settembre 1991, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.
Art. 5
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
5. Sul predetto capitolo 2024 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1991.