Legge regionale 02 settembre 1991, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.
Art. 1
 
1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 51.500 milioni, ripartito per settori di intervento secondo l' articolazione seguente:
a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di interesse locale;
b) lire 1.500 milioni per interventi di sviluppo, ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
c) lire 19.000 milioni, per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali;
d) lire 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell' energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;
e) lire 4.500 milioni per opere di sistemazione idraulica nonché per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono disposti direttamente a favore dell' ente pubblico che realizza le opere individuate in sede di accordo di programma.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 30/1992
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 37/1992