Art. 6
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 931 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell' ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
b) a decorrere dall' anno 1993 - capitolo 932 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell' ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Sul predetto capitolo 931 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.