<< Art. 3 bis
Compensazione delle altezze in zone montane
1. Per gli edifici impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piano sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a m. 1,50 nei vani abitabili ed a m. 1,40 in quelli accessori e purché l' altezza media dei vani non sia inferiore a m. 2,30.
2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dal prodotto della superficie minima dello stesso per l' altezza media consentita dal comma 1.
3. Sono comunque fatti salvi, anche agli effetti dell' articolo 3, i requisiti igienico - sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, uffici pubblici e privati ed alberghi. >>.