Legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante << Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale >>.
Art. 2
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Nella denominazione del precitato capitolo 2822 la locuzione << ad altri Consorzi >> viene sostituita dalla locuzione << ad altri Consorzi forestali pubblici e privati >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.