1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:
a) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, nella misura del 75% delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;
b) per il miglioramento e l' incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100% della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruitā da parte della Direzione regionale delle foreste o dell' Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi dell' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall' articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.
2. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere anticipazioni:
a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;
b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi. >>.