Legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante << Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 1
1.
L' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come successivamente modificato ed integrato è sostituito dal seguente:

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
2 Articolo vigente, in quanto modificante dell'art. 8, L.R. 65/1976, nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'art. 29, comma 1 bis, L.R. 9/2007, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L.R. 11/2011.
Art. 2
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Nella denominazione del precitato capitolo 2822 la locuzione << ad altri Consorzi >> viene sostituita dalla locuzione << ad altri Consorzi forestali pubblici e privati >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.