Legge regionale 22 agosto 1991 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

CAPO III

Programma comune di difesa antigrandine italo - jugoslavo

Art. 6

1. In attuazione dell' articolo 13 della legge n. 19/1991, e per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituto, alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6608 (2.1.235.5.10.10.) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la realizzazione del programma comune di difesa antigrandine italo - jugoslavo - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6 miliardi, suddiviso in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

3. Sul predetto capitolo 6608 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi per l' anno 1991.

4. All' onere complessivo di lire 6 miliardi in termini di competenza, e di lire 2 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 19/1991.

5. A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 539 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine italo - jugoslavo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6 miliardi, suddiviso in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

6. Sul predetto capitolo 539 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi per l' anno 1991.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.