Legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO I
 Costituzione della Società finanziaria e del Centro
di servizi e di documentazione
Art. 1
 
1. In attuazione dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire la Società denominata << Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest - SpA >>, con sede a Pordenone, e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.
2. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto della Società di cui al comma 1:
a) riservino la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione alla Simest SpA, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge n. 19/1991;
b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale, rispettivamente, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, ai sensi dell' articolo 2458 del Codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del commercio con l' estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 2459 del codice civile;
c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della società medesima, da parte di società controllate dalla Regione Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;
d) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, promuova le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la Simest SpA, la sezione speciale per l' assicurazione del credito all' esportazione (SACE) ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;
e) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 miliardi, suddivisa in ragione di lire 26 miliardi per l' anno 1991, lire 24 miliardi per l' anno 1992 e lire 20 miliardi per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1567 (2.1.251.5.10.28) con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest - SpA con sede a Pordenone >> e con lo stanziamento complessivo di lire 70 miliardi, suddiviso in ragione di lire 26 miliardi per l' anno 1991, lire 24 miliardi per l' anno 1992 e lire 20 miliardi per l' anno 1993.
5. Sul predetto capitolo 1567 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 26 miliardi per l' anno 1991.
Art. 2
1. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, a costituire il << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >>, con sede a Gorizia.
2. Ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, sono soci fondatori del Centro di cui al comma 1 la Regione Friuli - Venezia Giulia, la Regione Veneto e l' Istituto per il commercio con l' estero.
3. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia al Centro di cui al comma 1 può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto del Centro:
a) riservino all' Istituto per il commercio con l' estero, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;
b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente, al Ministro per il commercio con l' estero, al Ministro del tesoro, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, alla Regione Veneto ed all' assemblea dei soci;
c) prevedano la possibilità di adesione al Centro dei soggetti indicati nell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 ed altresì della Regione Trentino - Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all' attività del Centro medesimo.

5. Per le finalità previste dal comma 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 9 miliardi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, suddivisa in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1568 (2.1.254.5.10.28) con la denominazione << Spese per la costituzione e la partecipazione al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale con sede a Gorizia >> e lo stanziamento complessivo di lire 9 miliardi, suddiviso in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
7. Sul predetto capitolo 1568 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi per l' anno 1991.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, L. R. 47/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 43, L. R. 27/2012
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 19, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 3/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 3/2015