Art. 3
1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all' Associazione di cui all' articolo 1 l' attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d' istituto della Regione.