Legge regionale 24 maggio 1991 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.

Art. 3

1. L' articolo 13 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

<< Art. 13

1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell' anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1 settembre.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all' atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l' elezione del nuovo Consiglio regionale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell' ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all' insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l' insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell' anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1.

4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica o consultazioni disciplinate dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali e comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria od a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Giunta regionale, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanare entro il 1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.

5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell' articolo 10, entro il 31 dicembre dell' anno precedente. L' indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell' articolo 12. >>.