﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 24 maggio 1991

      , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2  maggio 1988, n. 22: &lt;&lt;  Disciplina del referendum  abrogativo  delle leggi regionali previsto dall' articolo  33  dello  statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di  iniziativa popolare  &gt;&gt;.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Dopo l' articolo 31 della  legge  regionale  2  maggio 1988, n. 22, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  31 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Tutte  le  spese  derivanti  dallo  svolgimento  delle operazioni attinenti ai referendum popolari  sono  a  carico della Regione, anche se sostenute da  altre  Amministrazioni pubbliche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Qualora sia stata dichiarata  la  regolarità  di  una richiesta  ai  sensi   dell' articolo  10,  le   spese   per l' autenticazione delle firme nel  numero  prescritto  dallo statuto, nella misura stabilita per  i  diritti  dovuti  per l' autentica ai segretari comunali,  sono  rimborsate  dalla Regione; le spese  devono  essere  documentate  a  mezzo  di quietanze rilasciate dai percipienti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per ottenere il rimborso di  tali  spese  i  promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma  complessiva  con effetto liberatorio; tale  domanda  deve  essere  presentata unitamente alla richiesta del referendum.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le spese che i  Comuni  sostengono  in  attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi  III  e  IV,  si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata  pari   all' importo  complessivo  delle   spese ammesse  a  rimborso   dalle   Prefetture   territorialmente competenti   in   occasione     dell' ultima   consultazione referendaria nazionale utile  per  la  finalità  anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di  sezione  per  il  referendum,  che  sono  rimborsate   a rendiconto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L' importo di cui al comma 4 va,  inoltre,  maggiorato degli  eventuali   tassi   di   incremento   nel   frattempo intervenuti tra gli indici nazionale dei prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per  quanto  attiene alle spese generali, e tra  gli  indici  delle  retribuzioni contrattuali dei  dipendenti  provinciali  e  comunali,  per quanto concerne le spese per il personale,  quali  risultano dai dati dell' Istituto nazionale di statistica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero  non si svolga alcuno  dei  referendum  indetti  tutte  le  spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto.  &gt;&gt;.</p></p></p></p></body></html>