Art. 2
1. Quando una legge regionale disponga la soppressione, l' aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione legislativa, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR ), in calce alla legge di modifica, il nuovo testo dell' intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando un articolo di legge contenga rinvii a preesistenti singole disposizioni legislative, viene pubblicato in calce alla legge il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.
4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati mediante annotazioni in calce al testo delle leggi medesime.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 51/1991
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 85, comma 1, L. R. 30/1992