Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
Art. 8
3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l' obbligo del rimborso del costo sostenuto dall' Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
4 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
5 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 26/2012
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 23, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2021
8 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2021
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 13/2021
10 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2021