Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
Art. 2
3. L' elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituiti dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l' approvazione.
5. L' inclusione di una strada nell' elenco di cui al comma 1 comporta impossibilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L' inclusione comporta comunque l' automatica cancellazione dall' elenco comunale delle strade vicinali di quelle che già figurino iscritte.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
4 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 39/1992
5 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.