Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 75, comma 7, L. R. 42/1996
2 Legge abrogata da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 2
3. L' elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituiti dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l' approvazione.
5. L' inclusione di una strada nell' elenco di cui al comma 1 comporta impossibilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L' inclusione comporta comunque l' automatica cancellazione dall' elenco comunale delle strade vicinali di quelle che già figurino iscritte.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
4 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 39/1992
5 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 3
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell' apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave o miniere;
d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;
d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.
d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis.
2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;
b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
c) i mezzi impiegati nell' espletamento dell' attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;
d)   ( ABROGATA )
e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale;
g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall' Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d' armata competente per territorio;
h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.
i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6.
6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 39/1992
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 119, comma 1, L. R. 47/1993
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 2, L. R. 42/1996
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 3, L. R. 42/1996
5 Comma 3 sostituito da art. 75, comma 4, L. R. 42/1996
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 8/1999
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 10/2003
8 Parole soppresse al comma 8 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
9 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
10 Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 15, comma 2, L. R. 11/2013
11 Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 11, L. R. 20/2018
12 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 20/2018
13 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 13, L. R. 20/2018
14 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 13, L. R. 20/2018
15 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 23, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Lettera d quater) del comma 1 aggiunta da art. 29, comma 1, L. R. 6/2021
17 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 3, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 4
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 5
2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l' autorizzazione sarà rilasciata all' amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa.
3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell' autorizzazione e l' indicazione del percorso autorizzato.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
3 Comma 1 sostituito da art. 75, comma 5, L. R. 42/1996
4 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 75, comma 8, L. R. 42/1996
5 Integrata la disciplina del comma 3 ter da art. 75, comma 8, L. R. 42/1996
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
7 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 6
3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l' uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l' apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l' autorizzazione di cui sono in possesso.
4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l' impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 39/1992
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 39/1992
3 Comma 1 sostituito da art. 75, comma 6, L. R. 42/1996
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
7 Parole soppresse al comma 5 bis da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
8 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 8
3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l' obbligo del rimborso del costo sostenuto dall' Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992
4 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
5 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 26/2012
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 23, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2021
8 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2021
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 13/2021
10 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2021
Art. 9
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.