Legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 46/1995
2 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
3 Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
CAPO I
 Definizione degli interventi
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
2 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 8/1993
4 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 46/1995
5 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 13 maggio
1975, n. 22 e 5 agosto 1966, n. 18
Art. 2
 
1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole << fondo di dotazione. >>:
<< Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE.Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente, per le imprese esistenti, la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, lettera c), della legge medesima. >>.

2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.
Art. 3
 
1. Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole << mediante partecipazioni >> sono aggiunte le parole << con obbligo di smobilizzo >>.
CAPO III
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO IV
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di
impianti, macchine e attrezzature destinate all' automazione
industriale
Art. 6
 
1. Il contributo di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d' acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell' impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinati all' automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno, per ogni azienda beneficiaria.
2. Nell' ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.
3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 46/1995
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 26/1997
CAPO V
 Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo
nel settore industriale
Art. 8
 
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
CAPO VI
 Norme finali
Art. 9
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2 Comma 2 abrogato da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
4 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
5 Articolo interpretato da art. 16, comma 1, L. R. 8/1993
6 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 16, comma 2, L. R. 8/1993
7 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
8 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
9 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
10 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
Art. 10
 
1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall' articolo 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.