Legge regionale 04 marzo 1991 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 04/05/2000

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGEREGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53

Art. 3

1. In relazione alle crescenti esigenze di operatività degli Uffici stampa e pubbliche relazioni presso la Presidenza della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, l' organico di cui all' articolo 42, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene elevato, per le qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, da quattro a otto unità.