Legge regionale 04 marzo 1991 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 04/05/2000

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).

Art. 6

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato dall' Amministrazione regionale con contratti d' opera annuali per lo svolgimento, presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di fotografo e fotoriproduttore da almeno tre anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di una prova tecnico - pratica da effettuarsi secondo i criteri e le modalità di cui all' art. 74 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44.

2. Per sopperire alle immediate esigenze tecniche degli Uffici stampa e pubbliche relazioni, nonché per le finalità di cui al comma 1, il numero dei posti in organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica funzionale di coadiutore, di un' unità.

(1)

Note:

Comma 2 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993