Legge regionale 04 marzo 1991, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 04/05/2000

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).
TITOLO III
 NORME CONTRATTUALI
Art. 4
 
1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all' articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990, un beneficio economico pari al 10 per cento dei minimi stipendiali di cui all' allegato A riferito all' articolo 11 del Contratto medesimo.
Art. 5
 
1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere l' assunzione a contratto con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge e con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. L' assunzione a contratto di cui al comma 1, deve essere richiesta entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene attuata nel limite dei posti disponibili di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dal precedente articolo 3, previo superamento di una prova d' esame scritta i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, nella quale sarà altresì prevista la composizione della Commissione giudicatrice.
3. Ai dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, viene attribuito, in conformità all' equiparazione di cui all' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.