1. In relazione alle crescenti esigenze di operativitā degli Uffici stampa e pubbliche relazioni presso la Presidenza della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, l' organico di cui all'
articolo 42, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene elevato, per le qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, da quattro a otto unitā.