Legge regionale 04 marzo 1991, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 04/05/2000

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).
TITOLO I
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 2
 
1.
All' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 3 č aggiunto il seguente:
<< 4. L' attivitā del personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 alle dipendenze funzionali rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Dirigente dell' ufficio di cui all' articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, č caratterizzata, da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza delle strutture in cui il personale medesimo opera ed č soggetta al coordinamento ed al controllo tecnico del competente Direttore responsabile di testata. >>.