<< 4. L' attivitā del personale di cui all'
articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 alle dipendenze funzionali rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Dirigente dell' ufficio di cui all'
articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, č caratterizzata, da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza delle strutture in cui il personale medesimo opera ed č soggetta al coordinamento ed al controllo tecnico del competente Direttore responsabile di testata. >>.