Legge regionale 04 marzo 1991, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 04/05/2000

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).
Art. 4
 
1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all' articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990, un beneficio economico pari al 10 per cento dei minimi stipendiali di cui all' allegato A riferito all' articolo 11 del Contratto medesimo.