1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all' articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all'
articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990, un beneficio economico pari al 10 per cento dei minimi stipendiali di cui all' allegato A riferito all' articolo 11 del Contratto medesimo.