Legge regionale 02 febbraio 1991 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 34

1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 ed il giorno precedente all' entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico e anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

(1)

2. Per la determinazione della quota suddetta, si applica l' articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996