Legge regionale 02 febbraio 1991, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO III
 Norme di revisione contrattuale del trattamento economico
del personale regionale e di quello in quiescenza.
Art. 25
 
1. La tabella << A >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella << A >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella << A >> allegata alla presente legge.
Art. 26
 
1. La tabella << B >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, viene sostituita dalla tabella << B >> allegata alla presente legge.
Art. 27
 
1. La tabella << C >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, come sostituita dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene sostituita dalla tabella << C >> allegata alla presente legge.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 30
 
1. All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, gli importi di lire << 1.500 >>, << 2.000 >>, << 2.500 >> sono elevati rispettivamente a lire << 3.000 >>, << 4.000 >>, << 5.000 >>.
Art. 32
 
4. Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1 luglio 1990, l' importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1988.
5. I benefici di cui al comma 4, nonché quelli di cui all' articolo 16, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, ove non riconosciuti dalla CPDEL, sono pensionabili da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell' art. 136, terzo, quarto comma e sesto comma, così come introdotto dall' articolo 19 della presente legge e dell' art. 143, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 34
 
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 ed il giorno precedente all' entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico e anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 35
 
1. Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, l' assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.
2. Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non si applica l' articolo 32. Al fine dell' applicazione dell' articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, per << stipendio iniziale >> deve intendersi quello previsto per la qualifica d' inquadramento della tabella << B >> allegata alla presente legge.
Art. 37
 
1. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui all' articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spettante al personale regionale per il servizio prestato nel biennio 1989/1990, si fa riferimento alla tabella << C >> allegata alla presente legge.
Art. 39
 
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1 luglio 1990, l' importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attività di servizio dall' articolo 32 della presente legge.
2. Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge regionale, l' adeguamento per il triennio 1988/1990 ha luogo in misura corrispondente a quella fissata dall' articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dall' articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, con le stesse decorrenze ivi previste.
Art. 40
1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nell' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
2. L' equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al precedente comma e le qualifiche funzionali di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 verrà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo conforme confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 5, L. R. 20/1996