1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti - obiettivo di cui all' allegato << A >> alla
legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché per speciali esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a temine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, vengono prorogate, alle scadenze ultime ivi previste, di un ulteriore anno.