Legge regionale 02 febbraio 1991, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 39
 
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1 luglio 1990, l' importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attivitą di servizio dall' articolo 32 della presente legge.
2. Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltą di cui all' articolo 115 della medesima legge regionale, l' adeguamento per il triennio 1988/1990 ha luogo in misura corrispondente a quella fissata dall' articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dall' articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, con le stesse decorrenze ivi previste.