1. All'
articolo 51, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << borse di studio >> sono aggiunte le seguenti:
<< ; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. >>.