Art. 28
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 29
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 32
1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui all' articolo 33, l' assegno lordo mensile di cui all'
art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
2. Al personale di cui al comma 1 spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990 o dalla data di assunzione, se successiva, quale incremento dello stipendio in godimento al 30 giugno 1990 o in godimento alla data di assunzione medesima, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla presente legge ed il livello retributivo iniziale indicato con decorrenza 1 ottobre 1987 per la medesima qualifica dalla tabella << B >> allegata alla
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
4. Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1 luglio 1990, l' importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1988.
5. I benefici di cui al comma 4, nonché quelli di cui all'
articolo 16, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, ove non riconosciuti dalla CPDEL, sono pensionabili da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell' art. 136, terzo, quarto comma e sesto comma, così come introdotto dall' articolo 19 della presente legge e dell' art. 143, primo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 33
2. Al personale di cui al comma 1, l' assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della
legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 5, della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure indicate nei rispettivi provvedimenti d' inquadramento, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
3. A decorrere dal 1 luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto, alla data del 1 luglio 1990, dall' articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l' ente di provenienza come determinati dagli articoli 63, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, detratto l' importo di cui al comma 2 in godimento al 30 giugno 1990.
Art. 34
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 36
2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui all' articolo 32, comma 2.
Art. 38
1. Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 hanno effetto dal 1 luglio 1990. Dalla medesima data al personale cui siano attribuite le indennità di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 non compete per il periodo di corresponsione delle suddette indennità il compenso per il lavoro straordinario; non compete, altresì, alcun compenso per il lavoro straordinario al personale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
2. Per il personale di cui al comma 1, il recupero del compenso corrisposto per l' effettuazione di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1 luglio 1990 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, avviene per un importo comunque non superiore a quello risultante dalla comma del compenso medesimo con l' indennità già percepita ai sensi della normativa vigente precedentemente all' entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale di cui al comma 1 è comunque a disposizione dell' Amministrazione regionale, anche oltre l' orario d' obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a recuperi d' orario.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
5. Le nuove misure dell' indennità di coordinamento di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge, hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
Art. 39
1. Ai fini dell' applicazione dell'
articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1 luglio 1990, l' importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attività di servizio dall' articolo 32 della presente legge.
2. Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge regionale, l' adeguamento per il triennio 1988/1990 ha luogo in misura corrispondente a quella fissata dall'
articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella
legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dall'
articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, con le stesse decorrenze ivi previste.
Art. 40
1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al
sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nell' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 5, L. R. 20/1996