Art. 52
1. Al fine di consentire una reale paritą tra uomini e donne nell' ambito lavorativo dell' Amministrazione regionale, verrą istituito, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro onde definire la composizione e le competenze di un Comitato per le pari opportunitą da istituirsi all' interno dell' Amministrazione regionale medesima.