Art. 40
1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al
sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nell' anzianitą effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
Note:
1 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 5, L. R. 20/1996