Legge regionale 02 febbraio 1991, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 35
1.
Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, l' assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.
2.
Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, non si applica l' articolo 32. Al fine dell' applicazione dell'
articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, per << stipendio iniziale >> deve intendersi quello previsto per la qualifica d' inquadramento della tabella << B >> allegata alla presente legge.
3.
Al personale inquadrato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, non viene applicato il comma 6 del medesimo articolo.