2. Al personale di cui al comma 1, l' assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della
legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 5, della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure indicate nei rispettivi provvedimenti d' inquadramento, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
3. A decorrere dal 1 luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto, alla data del 1 luglio 1990, dall' articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l' ente di provenienza come determinati dagli articoli 63, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, detratto l' importo di cui al comma 2 in godimento al 30 giugno 1990.