1. All'
articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'
articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, gli importi di lire << 1.500 >>, << 2.000 >>, << 2.500 >> sono elevati rispettivamente a lire << 3.000 >>, << 4.000 >>, << 5.000 >>.