Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TITOLO VIII

INTERVENTI FINANZIATICON FONDI COMUNITARI

Art. 63

Revisione del programma specialeattuato ai sensi del Regolamento( CEE ) n. 2617/ 80del Consiglio(programmi 1.5.2., 1.5.4., 3.2.1., 3.2.4. e 3.3.1.)

1. In relazione alla revisione dello scadenzario finanziario del programma speciale per le zone di Trieste e di Gorizia approvato con decisione ( CEE ) n. C (88) 1596/1 del 27 settembre 1988 in attuazione del Regolamento ( CEE ) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento ( CEE ) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento ( CEE ) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, resta confermato in lire 3.420.400.000 per l' anno 1991 il finanziamento della parte ancora in corso di attuazione del programma medesimo, come rideterminato, limitatamente all' importo di lire 1.265.400.000, nella ripartizione tra gli interventi iscritti ai capitoli 3788, 3925, 3926, 3927, 7280, 7281, 7282, 7283, 7481, 7971, 7972 e 7973, risultante dall' elenco A- 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e al bilancio per l' anno 1991, e riallocato, per l' importo di lire 2.155 milioni, sugli interventi previsti agli articoli 64 e 65.

2. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno 1991 l' entrata di pari importo complessivo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato Regolamento ( CEE ) n. 2617/80 e successive modificazioni ed integrazioni, sul capitolo 495 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.

Art. 64

Progetto di recupero ambientale(programma 1.4.3.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo di lire 2.000 milioni per la realizzazione, ai sensi dell' articolo 4, punto 4, del Regolamento ( CEE ) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento ( CEE ) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento ( CEE ) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, del progetto di recupero ambientale dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.

3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Art. 65

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010