Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TITOLO VI

INTERVENTI NEL SETTOREDEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 29

Programmi di investimentodei trasporti pubblici locali(programma 1.5.5.)

1. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, lettera d), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 1), e dall' articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale n. 41/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010