﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1991

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  Bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' abitazione</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia agevolata(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75,  è  autorizzato, nell' anno  1992,  il  limite  di  impegno  di  lire  10.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal  1992  al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   20.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi di edilizia residenziale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 82 della legge  regionale  1 settembre 1982, n. 75, dopo il secondo comma viene  inserito il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Nella spesa ammissibile per gli  interventi  di  edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione  ed  al  recupero  di abitazioni a cura degli    IACP    è  ricompreso  anche  il costo  delle  opere di manutenzione straordinaria necessarie alla conservazione del patrimonio immobiliare degli Istituti medesimi.  &gt;&gt;.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio  per   l' anno  1991  (Rientro delle  anticipazioni  concesse  a  favore     dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di  lire  1.800 milioni per l' anno 1991, e lire 4.500 milioni per  ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono  destinati  a  copertura  della spesa di pari importo  per   l' attuazione  delle  finalità previste  dall' articolo  80,  secondo  comma,  della  legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a  favore degli   IACP,   in deroga a quanto disposto   dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi del combinato disposto del  Titolo  VI  della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2,  l' ammontare  del Fondo regionale per   l' edilizia  abitativa,  previsto  dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge  regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure  e per le finalità sottospecificate:<p style="text-align: justify;">a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di  lire  2.800    milioni per  l' anno  1991,  e  lire  5.500  milioni  per    ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a  favore    degli   IACP,   a carico del capitolo 3294 dello stato di    previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli    anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno  1991,  il  cui    stanziamento risulta così rideterminato;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di  lire  7.000    milioni per l' anno 1991, lire 8.500 milioni per  l' anno    1992   e  lire  9.000  milioni  per   l' anno  1993   per    interventi  a  favore  delle   cooperative   edilizie   a    proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo    3298 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale per gli anni 1991-1993, il  cui  stanziamento    risulta così rideterminato.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A fine di reintegrare i finanziamenti  annui  concessi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b)  e  c)  della legge regionale 1 settembre 1987,  n.  29,  come  da  ultimo modificato  dal  comma  1   dell' articolo  75  della  legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi  prevista, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite  di  impegno,  le cui annualità saranno iscritte nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire  800 milioni per l' anno 1991, e lire 200  milioni  per  ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.200   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3301  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia di interesse pubblico(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità   previste   dal   secondo   comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983,  n. 20,  così  come  inserito   dall' articolo  1  della  legge regionale  23  dicembre  1985,  n.   53,   è   autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3382  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per   le   finalità   previste   dal   terzo   comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983,  n. 20,  così  come  inserito   dall' articolo  1  della  legge regionale  23   dicembre   1985,   n.   53,   e   modificato dall' articolo della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni, per   l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 3383 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari agli enti locali(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere finanziamenti straordinari agli Enti Locali e loro consorzi,  per   l' acquisto  ed  il  riattamento  di   sale cinematografiche  e  di  sale  polifunzionali  destinate  ad attività culturali, sociali e di promozione turistica.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis.</span>   I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  possono essere  altresì  concessi    per     l' acquisto   ed    il riattamento     di     immobili    catalogati    ai    sensi dell' articolo 1  della  legge  regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo  sostituito   dall'  articolo   9   della legge regionale  23 novembre 1981,  n.   77,   destinati  ad attività culturali e sociali.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le domande relative alla concessione dei finanziamenti di  cui  ai  commi  1  e 1 bis devono essere presentate alla Direzione  regionale  dell' edilizia  e dei servizi tecnici, corredate da un preventivo di spesa e da una relazione dalla quale    risultino    l' uso   attuale   e   quello   futuro dell' immobile,  con  particolare  riguardo   al   tipo   di attività svolta; a decorrere dalla data di emanazione   del decreto  di  concessione  dei  finanziamenti  predetti,  gli immobili  oggetto  dell' intervento  non   potranno   mutare destinazione.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 3374 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere finanziamenti straordinari  a  favore   degli enti locali   a   sollievo   degli   oneri    conseguenti    alle espropriazioni per pubblica utilità, ivi compresi gli  atti dei procedimenti espropriativi necessari all' attuazione dei Piani di zona per l' edilizia economica e  popolare  di  cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transitoria od in sede giudiziale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici,  corredata  da  idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al  comma  predetto.   L' erogazione  dei  finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al  provvedimento  di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le finalità previste dal comma 6  è  autorizzata la spesa complessiva di lire  2.300  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1991 e lire  1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991</p></p></p></body></html>