Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

CAPO I

Interventi nel settore della tutela dell' ambiente

Art. 10

Cartografia tecnica regionale(programmi 0.5.2. e 1.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 210 milioni per l' anno 1993.

4. Il predetto onere di lire 210 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

Art. 11

Salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche(programma 1.1.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dal primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

Art. 12

Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Art. 13

Incremento e miglioramento del patrimonio forestale(programma 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

3. Per le finalità previste dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.

4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 900 milioni per l' anno 1993.

6. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.

8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

Art. 14

Salvaguardia dell' ambiente forestalee dei parchi naturali(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

5. Per le finalità previste dal secondo comma, punto 3, e dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.

6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.

8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.